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Certificato di idoneità alla detenzione di armi. Chi deve presentarlo

Posted on March 01, 2015 in Informazioni utili

Matteo Brogi: Certificato di idoneità alla detenzione di armi. Chi deve presentarlo

Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2013 ed in vigore dal 5 novembre 2013, ha previsto, all'art. 6, comma 2, , nei confronti dei meri "detentori" l'obbligo di presentazione - una tantum - del certificato medico, attualmente previsto dall'art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro il 4 maggio 2015.

Questo significa che che entro il 4 maggio 2015 chi detiene armi deve presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione (lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto e il rinnovo del Porto d'armi). La certificazione, rilasciata anche sulla base delle risultanze del certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia nei tre mesi precedenti, dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol. Il certificato medico è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare. Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che, nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.
Le persone che entro la data di scadenza non avranno provveduto a consegnare il certificato agli uffici di Polizia o Carabinieri che avevano ricevuto le denunce di detenzione, riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 30 giorni la certificazione non sarà presentata, sarà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione.

Fonte: Sito della Polizia di Stato


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